Possono aderire al servizio tutte le aziende agricole che occupano fino a 15 dipendenti, che non hanno nominato un R.L.S. in azienda e che applicano il C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della Prov. di Piacenza.
La domanda di adesione deve essere compilata in tutte le sue parti, il servizio sarà attivo da quando l’RLST designato effettuerà la prima visita in azienda.
L’erogazione del servizio è subordinata al pagamento dei relativi contributi provinciali da parte del Datore di Lavoro.
ATTRIBUZIONI DELL’R.L.S.T.
L’art. 48 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) eserciti le competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il quale è una figura obbligatoria per le aziende con i dipendenti.
Le funzioni dell’R.L.S.T. e R.L.S sono elencate nell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 ovvero il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti alla
sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Contatti RLS Territoriali
Ettore Pisani
- ettore.pisani@er.cgil.it
- 3288787071
Paola Rossi
- paola.rossi@cisl.it
- 3397207273
Angelo Chiesa
- chiesa.a@uila.it
- 3312224262
Giovanna Politi
- giopolitigio@libero.it
- 3421278836